In questo articolo spiegherò la procedura per la revoca dell’amministratore condominiale.

Quando un potenziale cliente mi contatta, metto in chiaro che è l’assemblea ad avere il pieno potere decisionale; ciò si applica anche per il mandato dell’amministratore. Mi spiego meglio: perché devo continuare a incaricare lo stesso amministratore se questo è inadempiente?

Quando si compra un oggetto che si rivela difettoso lo si cambia con uno funzionante.

Se non ci sono circostanze gravi attorno alla decisione di revoca del mandato, si procede in modo più semplice di quello che sembra.
O si richiede un’assemblea straordinaria o si attende quella annuale ordinaria.
In ogni caso bisogna far richiesta all’amministratore attualmente in carica che all’ordine del giorno venga discussa la votazione sulla revoca del medesimo e nomina ad uno nuovo.
La richiesta di convocazione di assemblea con all’ordine del giorno “revoca/nomina amministratore” può essere richiesta in QUALSIASI momento da almeno 2 condomini che rappresentano 166,67 millesimi (1/6 del valore dell’edificio) nelle modalità disposte dall’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
Il Codice Civile ci indica anche che i requisiti per la validità della decisione di revoca devono coincidere con quelli di nomina, cioè: almeno 500 millesimi e la maggioranza degli intervenuti. Salvo disposizioni diverse del regolamento condominiale.

Il consiglio è quello di revocare quello “vecchio” e CONTESTUALMENTE nominare quello “nuovo” in modo da ottimizzare i tempi. Ovviamente è consigliato accordarsi tra condomini prima dell’assemblea in modo da avere un chiaro quadro della situazione.

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